Indicazioni per l’attuazione delle misure previste della Nota del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2020 in risposta a due quesiti posti dalla CEI del 29 giugno 2020.
Primo quesito: riguarda «la possibilità per i familiari che già vivono quotidianamente tra le stesse pareti di casa» di«partecipare alle celebrazioni, evitando tra loro il criterio del distanziamento».
Risposta: «Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune».
Secondo quesito: riguarda «l’urgenza di tornare ad ammettere la figura dei cantori», chiedendo eventualmente «a quali condizioni sia proponibile» questa ipotesi e con quali misure di precauzione.
Risposta: «sulla base degli attuali indici epidemiologici, è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delleraccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri».