Servizio liturgico – pastorale

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affidato al Ministro Straordinario della Comunione 

Aggiornamento 2010

Durante le nostre serate di aggiornamento presenteremo in concreto il servi­zio liturgico e pastorale che il ministro straordinario della comunione è chiamato a rendere alla comunità. Tratteremo della distribuzione della comu­nione durante la messa e fuori della messa in chiesa o in un oratorio (cappella), o in un ospedale e della comunione portata agli ammalati nelle loro case, compreso il viatico, quando fosse ne­cessario.


1. Distribuzione della comunione durante la messa.

Il ministro straordinario della comunione può distribuire la comunione durante la messa quando il numero dei fedeli sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione, non siano presenti altri sacerdoti e manchi anche il diacono o l’accolito, oppu­re i medesimi siano impediti a motivo di altro ministe­ro pastorale o per malattia o per età avanzata.

Il criterio da tener presente è sempre quello di far eser­citare l’ufficio anzitutto al ministro ordinario: soltan­to in mancanza, per indisponibilità o per numero non adeguato di questi, si ricorre al ministro straordinario.

L’istruzione Immensae caritatis espressamente afferma: «Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall’ufficio di distribuire l’eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di riceverla, e, in modo particolare, dall’ufficio di portarla e di am­ministrarla agli ammalati» (n. 6). 
2. Distribuzione della comunione fuori della messa.

Il ministro straordinario della comunione, nei casi contemplati, può distribuire l’eucari­stia fuori della messa e precisamente:

a) in chiesa o in un oratorio (cappella) dove è conservata l’eu­caristia;

c) in ospedale;

b) nelle abitazioni degli ammalati e degli anziani im­pediti di partecipare alla messa.

Riguardo al primo caso è opportuno che l’eucaristia sia distribuita in orari fissati e in forma comunitaria. 
3. Celebrazione domenicale dove mancano il presbitero e il diacono.

Particolare attenzione deve essere data alla celebra­zione domenicale nei luoghi dove manca il presbitero, qualora il ministro straordinario della distribuzione dell’eucaristia venisse incaricato di guidarla.

Riportiamo le disposizioni impartite il 2 giugno 1988 dalla Congregazione per il Culto Divino nelle parti che riguardano il nostro caso.

«La comunità che manca del presbitero potrà speri­mentare davvero in quale maniera nel giorno di dome­nica è riunita non «senza presbitero», ma solamente “in sua assenza”, o meglio, “in sua attesa”» (n. 27).

“L’ordine da seguire nella riunione in giorno di domenica, quando non c’è la messa, consta di due parti: la celebrazione della parola di Dio e la distribuzione della comunione. Non venga inserito nella celebrazione ciò che è proprio della messa, soprattutto la presentazione dei doni e la prece eucaristica. Il rito della celebrazione sia ordinato in modo tale che favorisca totalmente l’orazione e presenti l’immagine di un’assemblea liturgica e non di una semplice riunione» (n. 35).

In definitiva si tratta di celebrare la Liturgia della Pa­rola della domenica o festa o solennità ricorrente a cui farà seguito il rito della comunione.

«I testi delle orazioni e delle letture per ciascuna do­menica o solennità siano presi abitualmente dal Messale e dal Lezionario. Così i fedeli, seguendo il corso dell’anno liturgico, pregheranno e ascolteranno la parola di Dio in comunione con le altre comunità della Chie­sa» (n. 35).

«Il parroco, nel preparare la celebrazione con i laici designati, può fare gli adattamenti necessari, tenendo conto del numero dei partecipanti e delle capacità degli animatori, e con riguardo agli strumenti che servono al canto e all’esecuzione musicale» (n. 37).

4. Eucaristia agli ammalati.

L’eucaristia portata agli ammalati e agli anziani im­possibilitati di partecipare alla messa esige molto senso pastorale.

L’istruzione Eucharisticum mysterium al n. 40 dice: «Conviene che coloro i quali non possono essere pre­senti alla celebrazione eucaristica della comunità siano con premura nutriti con l’eucaristia e in tal modo si sen­tano uniti alla medesima comunità e sostenuti dall’a­more dei fratelli».

Per una piena comprensione del significato della co­munione ai malati e per una conseguente corretta im­postazione delle iniziative pastorali in questo settore, occorre considerare l’intimo legame tra comunione sa­cramentale, celebrazione eucaristica, comunione eccle­siale, comunione esistenziale con Cristo.

La comunione al corpo di Cristo rappresenta come il momento – sintesi di tutto il «senso» dell’eucaristia. Da essa si sviluppa la coscienza della comunità come corpo di Cristo e per mezzo di essa si genera la comu­nione ecclesiale. San Paolo afferma: «Il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cri­sto? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’u­nico pane» (1Cor 10, 16-17).

Prima di «portare l’eucaristia ai malati» occorre «portare i malati all’eucaristia».

C’è un ordine di priorità da rispettare e da persegui­re, nei limiti del possibile, fra le tre scelte seguenti:

a) Anzitutto si deve cercare con intelligente organiz­zazione che quanti non sono costretti a letto – soprat­tutto le persone anziane e handicappate – abbiano la possibilità di partecipare alla messa in chiesa insieme con gli altri (servizio di autisti e di accompagnatori, ecc.).
b) In secondo luogo si prenda in considerazione la possibilità e l’opportunità di celebrare qualche volta l’eu­caristia nella casa dei fedeli ammalati costretti a una lun­ga degenza o comunque impossibilitati a uscire (1).

c) Infine – quando non sono possibili le due prece­denti soluzioni – si porterà la comunione a coloro che non possono andare in chiesa per la messa. In questa terza ipotesi, il rapporto della comunione con il sacri­ficio eucaristico e con la comunità risalta in tutta la sua evidenza se si è attenti a portare l’eucaristia ai malati soprattutto nei giorni festivi e in continuità con la mes­sa, a prolungamento della celebrazione che vede riuni­ta la Chiesa.

Infatti, come ricordano i nostri vescovi, la comunio­ne ai malati, in relazione con la messa domenicale, è una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli costretti per ragioni di sa­lute a essere assenti sono incorporati a Cristo e una pro­fonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l’eucaristia.
Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della parola e della comunione eucaristica, se pre­parato e continuato nel dialogo di amicizia e di frater­nità, diventa chiara testimonianza della delicata atten­zione di Cristo che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori (2).
Le tre ipotesi presentate costituiscono il modello – base su cui impostare ogni iniziativa in merito: si parte dal fatto ecclesiale dell’assemblea domenicale e festiva, per esten­derne la dinamica interna di grazia e di carità fino ai fra­telli impossibilitati a parteciparvi. La logica sacramen­tale della Chiesa esige che si presti attenzione a questi aspetti «esterni» della prassi eucaristica, poiché sono essi che determinano concretamente «l’immagine» dell’eu­caristia agli occhi dei fedeli, e quindi ne facilitano (op­pure ne ostacolano) la corretta comprensione vissuta (3). 
5. Viatico.

Nel passaggio da questa all’altra vita, il viatico del corpo e sangue di Cristo fortifica il fedele e lo munisce del pegno della risurrezione, secondo le parole del Si­gnore: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6, 54).

Il viatico si riceva, se possibile, durante la messa, in modo che l’infermo possa fare la comunione sotto le due specie; la comunione in forma di viatico è infatti un segno speciale della partecipazione al mistero cele­brato nel sacrificio della messa, il mistero della morte del Signore e del suo passaggio al Padre.

Tutti i battezzati che possono ricevere la comunione sono obbligati a ricevere il viatico. Infatti tutti i fedeli che per qualsiasi causa si trovano in pericolo di morte, sono tenuti per precetto a ricevere la santa comunione, anche se nello stesso giorno l’avessero già ricevuta. Così raccomanda il can. 921§2 del Diritto Canonico. I pa­stori devono vigilare perché non venga differita l’am­ministrazione di questo sacramento, in modo che i fe­deli ne ricevano il conforto quando sono ancora nel pie­no possesso delle loro facoltà.

E’ bene che nella celebrazione del viatico il fedele rin­novi la fede del suo battesimo, in cui ha ricevuto l’ado­zione a figlio di Dio ed è divenuto coerede della vita eterna promessa.

Ministri ordinari del viatico sono il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani e il superiore della comunità negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita apo­stolica, per tutti coloro che vivono nella casa.

In caso di necessità o col permesso almeno presunto del ministro competente, qualsiasi sacerdote o diacono amministri il viatico; in mancanza di un ministro sacro, può farlo qualunque fedele regolarmente autorizzato.
Il ministro straordinario segua il rito appositamente indicato nel rituale Rito della comunione fuori della mes­sa e culto eucaristico (4).  
6. Unzione degli infermi.

Il ministro straordinario della comunione deve anche rendersi conto della gravità della ma­lattia perché l’ammalato sia opportunamente prepara­to a chiedere e a ricevere con fede e devozione anche il sacramento dell’unzione degli infermi senza indulge­re alla pessima abitudine di rinviare la ricezione di que­sto sacramento.
In questo caso va informato il parroco dell’ammala­to perché «ministro proprio dell’unzione degli infermi è il sacerdote soltanto» (5).

A chi deve essere data l’unzione degli infermi?

* L’unzione si deve dare agli infermi, dice la lettera di San Giacomo, perché ne abbiano sollievo e salvezza (Gc 5, 14). Con ogni premura e con ogni diligenza si deve quindi provvedere al conferimento dell’unzione a quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compro­messo a causa della malattia o della vecchiaia. Per va­lutare la gravità del male, è sufficiente un giudizio pru­dente o probabile, senza inutili ansietà; si può eventual­mente interpellare un medico.

* Il sacramento si può ripetere qualora il malato gua­risca dalla malattia nella quale ha ricevuto l’unzione, o se nel corso della medesima malattia subisce un ag­gravamento.

* Prima di un’operazione chirurgica, si può dare all’infermo la sacra unzione, quando motivo dell’opera­zione è un male pericoloso.

* Agli anziani, per l’indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la sacra unzione, anche se non risul­tano affetti da alcuna grave malattia.

* Anche ai bambini gravemente malati si può dare la sacra unzione, purché abbiano raggiunto un uso di ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di que­sto sacramento.

* Quanto ai malati che abbiano eventualmente per­duto l’uso della ragione o si trovino in stato di inco­scienza, se c’è motivo di ritenere che nel possesso delle loro facoltà essi stessi, come credenti, avrebbero chie­sto l’unzione, si può senza difficoltà conferire loro il sa­cramento.
* Quando l’infermo è già morto, si raccomandi il defunto al Signore, perché gli conceda il perdono dei peccati e lo accolga nel suo regno. In questo caso non si deve dare l’unzione. Solo nel dubbio che il malato sia veramente morto, se è possibile chiamare il sacerdo­te, potrà essere dato il sacramento sotto condizione (6). 
7. Confermazione in pericolo di morte.

Quando risulta che un ammalato grave non ha anco­ra ricevuto il sacramento della cresima, il ministro straordinario della comunione, pur non avendo alcuna competenza in merito, deve però conoscere le prescri­zioni della Chiesa in questo caso. Egli sarà d’aiuto al parroco per ben preparare l’ammalato a ricevere degna­mente il secondo sacramento della iniziazione cristiana.

Ecco le disposizioni alle quali ci si deve adeguare:
«E’ giusto e doveroso che l’iniziazione cristiana di ogni battezzato venga portata a compimento con i sacramenti della confermazione e dell’eucaristia. Pertanto, al fe­dele ammalato in pericolo di morte e dotato dell’uso di ragione, qualora non avesse ricevuto il sacramento della confermazione, premessa la catechesi possibile e necessaria, si suggerisca di ricevere, prima del viatico, la forza e il sostegno della confermazione» (7).
Si tenga presente che la confermazione in pericolo di morte e l’unzione degli infermi non si devono conferi­re con rito continuo, per evitare che si faccia confusio­ne tra due sacramenti diversi, conferiti entrambi con il segno dell’unzione.
Se però fosse necessario, si conferisca la conferma­zione immediatamente prima della benedizione dell’o­lio degli infermi, omettendo l’imposizione delle mani indicata nel rito dell’unzione (8).
In caso di pericolo di morte, il parroco, anzi qualsia­si sacerdote, ha facoltà di amministrare il sacramento della confermazione (9). 
8. Visita agli infermi.

Per «portare i malati all’eucaristia» prima di «por­tare l’eucaristia agli ammalati», occorre visitare que­ste persone inferme o anziane.

Tutti i cristiani devono far propria la sollecitudine e la carità di Cristo e della Chiesa verso gli infermi. Il mi­nistro straordinario della comunione de­ve prendersi cura premurosa dei malati, visitandoli e confortandoli nel Signore, e aiutandoli fraternamente nelle loro necessità.

Sappia suggerir loro parole di fede, che li aiutino a rendersi conto del significato dell’infermità umana nel mistero della salvezza; li esorti inoltre a lasciarsi guida­re dalla luce della fede per unirsi a Cristo sofferente, santificando con la preghiera la loro infermità, e attin­gendo nella preghiera stessa la forza d’animo necessa­ria a sopportare i loro mali.

Procuri poi di portare a poco a poco i malati a par­tecipare frequentemente e con le dovute disposizioni, secondo le possibilità dei singoli, ai sacramenti della pe­nitenza e dell’eucaristia, e soprattutto a ricevere tem­pestivamente la sacra unzione e il viatico.

E’ ottima cosa invitare e guidare i malati a pregare, sia da soli che con i familiari e le persone addette allo­ro servizio; una preghiera che, ispirandosi specialmen­te alla Sacra Scrittura, si esprima o nella meditazione del mistero della sofferenza umana alla luce di Cristo e del suo vangelo, o nella recita di formule e di giacula­torie tratte dai salmi o da altri testi.
Per rendere più facile la preghiera ai malati potran­no essere molto utili eventuali sussidi, meglio ancora se, qualche volta almeno, si pregherà volentieri con loro (10).

Si potrà suggerire e preparare, attraverso un dialogo fraterno con il malato stesso, una preghiera comune in forma di breve celebrazione della parola di Dio, serven­dosi di vari elementi opportunamente scelti. Alla lettu­ra della parola di Dio è bene far seguire una preghiera, tratta dai salmi o da altri formulari, anche in forma di litania.

Tutto, però, sia fatto con grande attenzione allo sta­to del malato, con molto spirito di fede, ma anche di discrezione, frutto del buon senso e della carità.

NOTE
1. Vale sempre il principio della celebrazione della messa in luogo sacro, come quello proprio e più adatto a una celebrazione pia e opportunamente partecipata. Nonostante questo, il Codice di Diritto Canonico aggiunge: «… a meno che, in un caso particolare, la necessità non richieda altro» (can. 932, 1). E questo può avvenire per il bene di un infermo, come è detto nel Rito dell’unzione degli infermi, per il bene di un gruppo, presso la camera ardente quan­do ricorrano le dovute condizioni, ecc. Deve trattarsi sempre di casi eccezio­nali, motivati da cause transitorie (non abituali), e nei quali la celebrazione si svolga in luoghi adatti e dignitosi. L’autorizzazione è data dal diritto stes­so senza che sia necessario l’intervento dell’ordinario. Se invece si tratta di situazioni abituali o molto frequenti, bisogna ottenere la licenza dall’ordinario. Durante l’elaborazione del codice un Padre giudicò eccessivamente per­missiva questa norma e chiese che fosse obbligatorio il consenso dell’ordi­nario. Gli fu risposto: «L’aggiunta sembra rendere la cosa troppo compli­cata». Il clima di maggior benignità della nuova legislazione favorisce l’au­mento della fede e della pietà; il luogo, se ben preparato, deve permettere una celebrazione degna e le persone interessate devono desiderare la santa messa solo per motivi religiosi. Bisogna evitare che la concessione eccezio­nale si trasformi in prassi comune e, peggio ancora, in emulazione tra fami­glie. Normalmente, in queste circostanze si deve pensare a un altro tipo di celebrazione. Molto ragionevolmente si vuol impedire che venga riconosciuto di fatto un privilegio ad alcune famiglie, a scapito di altre, per il fatto che dispongono di locali ampi e degni; con ciò infatti riprenderebbero vita quei privilegi che il concilio Vaticano Il ha voluto abolire.

2. Cf. Premesse della CEI all’Istruzione Immensae caritatis in A. Don­ghi (a cura di), I praenotanda dei nuovi testi liturgici, Ancora, Milano 1989, 464.

3. Per l’impostazione pastorale del tema ho attinto da D. Mosso, L’Eucaristia ai malati e ministri straordinari della comunione, in Rivista Li­turgica 1/1980, pp. 63-67.

4. Rituale romano, Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infer­mi, Introduzione, nn. 26-29, CEI 1974.

5. Idem., nn. 16 e 18.

6. Idem., 8-12 e 14-15.

7. Rituale romano, Rito della confermazione, CEI 1972, n. 60.

8. Rituale romano, Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infer­mi, op. cit., n. 167.
9. Rituale romano, Rito della confermazione, op. cit., n. 7c.

10. Rituale romano, Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli in­fermi, op. cit., nn. 42-44.

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