ABC della Liturgia/33
Gli spazi liturgici: altri spazi
1. Luogo e sede per la celebrazione del sacramento della Penitenza
"Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa alla quale hanno inferto una ferita con il peccato" (LG 11).
La celebrazione del sacramento della Penitenza richiede un luogo specifico (penitenzieria) o una sede (confessionale) che mette in evidenza il valore del Sacramento per la sua dimensione comunitaria e per la connessione con l’aula per la celebrazione dell’Eucaristia.
Essa deve favorire la dinamica dialogica tra penitente e ministro, con il necessario riserbo richiesto dalla celebrazione in forma individuale. Realizzando questa sede si deve scegliere le soluzioni dignitose, sobrie ed accoglienti. E’ importante anche la visibilità di questa sede. Essa diventa un richiamo costante alla misericordia del Signore, che, nel segno sacramentale, riconcilia a sé il discepolo che si converte, comunicandogli la sua pace e riaggregandolo al popolo di Dio (cf. CEI, L’adeguamento della chiese secondo la riforma liturgica, nn. 30-33).
2. Custodia del SS.mo Sacramento
Il tabernacolo deve essere unico, inamovibile, solido e inviolabile, non trasparente e chiuso in modo da evitare il più possibile il pericolo di profanazione. Il SS.mo Sacramento va custodito o in presbiterio o in una cappella apposita. Comunque "il Ss.mo Sacramento sia conservato nel tabernacolo collocato in una parte della chiesa assai dignitosa, insigne, ben visibile, ornata decorosamente e adatta alla preghiera"(cf. Eucharisticum mysterium, n° 54).
L’altare della celebrazione non può ospitare la custodia eucaristica (cf. OGMR 315). Accanto al tabernacolo deve essere collocata una lampada particolare, alimentata da olio o cera, con cui s’indica e s’onora la presenza reale di Cristo (cf. CIC 940; OGMR 316).
3. Posto del coro e dell’organo
Il coro o la schola cantorum deve essere collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè fa parte dell’assemblea dei fedeli e che svolge un suo particolare ministero (cf. OGMR 312-313). In ogni caso la posizione del coro deve essere tale da consentire ai suoi membri di partecipare alle azioni liturgiche e di guidare il canto dell’assemblea. Per un migliore rispetto dei ruoli celebrativi, è bene che il coro non si collochi alle spalle del celebrante presidente o sui gradini dell’altare antico. Le vecchie e storiche cantorie non risultano più idonee al servizio del coro (cf. CEI, L’adeguamento della chiese secondo la riforma liturgica, n° 21). Invece l’organo e gli altri strumenti musicali legittimamente ammessi dovrebbero essere collocati in un luogo adatto, in modo da poter essere d’appoggio sia al coro o alla schola cantorum sia al popolo che canta.
(Pubblicato su Lazio Sette: 21 ottobre 2007, p. 13)